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Comune di Sant'Albano Stura
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ANAGRAFE

Modulistica


Dichiarazione di residenza
Dichiarazione di residenza - Allegato A (per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea)
Dichiarazione di residenza - Allegato B (per i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea)
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero
Domanda di iscrizione all’albo unico delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale
Domanda di iscrizione all’albo unico delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale
Richiesta di cancellazione dall’Albo delle persone idonee all’ Ufficio di scrutatore di seggio elettorale
Richiesta di cancellazione dall’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da produrre agli organi della PA
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di di notorierà di conformità all'originale di copia
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Modulo richiesta Matrimonio Civile

Regolamenti


REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (IURE SANGUINIS), EX ART. 1 L.N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. 555/1912
Inserito sul sito il 01/03/2022 alle ore 09:44:18 per numero giorni 397
Regolamento Matrimoni Civili
Inserito sul sito il 14/10/2014 alle ore 17:45:44 per numero giorni 3092

Come fare per


Presso l’Anagrafe Comunale si autenticano le firme in calce a:
Istanze e dichiarazioni sostitutive del’atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. Deleghe alla riscossione);
Istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate a privati (es. banche, assicurazioni);

La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ad una Pubblica Amministrazione o a gestori o esercenti un pubblico servizio non deve essere autenticata (unica eccezione: atti presentati per la riscossione di benefici economici da parte di terzi) e deve essere fatta:
In presenza del dipendente addetto dell’Amministrazione ricevente;
O presentata con fotocopia del documento di identità del dichiarante.
E’ una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo.
Tale dichiarazione puó sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.

COSA SI PUO’ DICHIARARE:
Data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia esistenza in vita, nascita figlio, decesso del coniuge, ascendente, discendente, iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A., appartenenza ad ordini professionali, titolo di studio ed esami sostenuti, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento di qualificazione tecnica, situazione reddituale od economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto, possesso e numero di codice fiscale, partita iva e dati dell’anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tulle le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari ivi compresi quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato, contenuti nei registri dello stato civile, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domando di concordato.
L'Ufficiale dello Stato Civile fa presente agli sposi che nell'atto di matrimonio, sia civile che religioso, essi possono scegliere il regime della separazione dei beni.
Per i matrimoni civili la scelta del regime patrimoniale dovrà essere comunicata con congruo anticipo, prima della stesura dell'atto, unitamente alla generalità dei due testimoni.

Informativa per i Cittadini

 

Dal l 9 maggio 2012 entra in vigore la Legge 35/2012, la quale prevede nuove procedure per le istanze di cambio di residenza.

 Il cittadino deve dichiarare il nuovo indirizzo di residenza all'Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

 La domanda deve essere presentata utilizzando il modello unico ministeriale reperibile sul sito del Ministero dell'Interno e deve essere compilata in modo chiaro.

 L'ufficiale d'Anagrafe non potrà accettare domande presentate in un formato diverso e/o non compilate in tutte le parti obbligatorie (contrassegnate da asterisco) o con scritture non chiaramente leggibile o contenenti cancellazioni, correzioni,. . . In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE.
A tal fine si precisa che il numero di scala, piano e interno dell'abitazione sono obbligatori qualora l'edificio comprenda più di una unità abitativa.

 La domanda di residenza puó essere avanzata da un qualsiasi componente del nucleo famigliare, purchè maggiorenne. I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.

 L'istanza, unitamente al documento di identità (in copia fronte-retro) di tutti coloro che trasferiscono la residenza e altra documentazione prevista, deve essere presentata al Servizio Demografici - Ufficio Anagrafe -  del Comune di Sant'Albano Stura mediante le seguenti modalità:

Di persona, recandosi allo sportello, previo appuntamento telefonico nei giorni di:

  • Lunedì  dalle 9.00 alle 12.15

  • Martedì  dalle 9.00 alle 12.15 

  • Mercoledì  dalle 9.00 alle 12.15

  • Giovedì  dalle 9.00 alle 12.15

  • Venerdì  dalle 9.00 alle 12.15


Con Raccomandata al seguente indirizzo:
  Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe - Via Federico Vallauri n. 10 - 12040 SANT'ALBANO STURA

 

Per posta elettronica esclusivamente al seguente indirizzo:
  segreteria@comune.santalbanostura.cn.it

 

Via Fax al n. 0172.67587

La domanda di residenza costituisce atto di autocertificazione da parte dell'istante, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante sarà denunciato alle competenti autorità per le responsabilità penali, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

 Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica. Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990). In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

 

Informativa per i Comuni

 

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la Legge 35/2012, la quale prevede nuove procedure per le istanze di cambio di residenza. I recapiti che gli Uffici Anagrafe dei Comuni possono utilizzare per trasmettere le comunicazioni relative al procedimento di trasferimento di residenza sono i seguenti:

 

Postale: Comune di Sant'Albano Stura Servizio Demografici - Ufficio Anagrafe
Via Federico Vallauri n. 10 - 12040 SANT'ALBANO STURA (CN)

e-mail: segreteria@comune.santalbanostura.cn.it

  santalbano.stura@cert.ruparpiemonte.it


Certificazioni di identità: il cittadino richiede all'Ufficio Anagrafe il rilascio del documento di identità. Per alcuni Paesi Europei l'espatrio puó avvenire anche con la carta di identità appositamente concessa.

L'Ufficiale di Stato Civile redige ed aggiorna i registri di nascita, di morte e di matrimonio nonché di pubblicazione di matrimonio e di cittadinanza, annotando ogni variazione di Stato Civile intervenuta. Dai registri di nascita, di morte e di matrimonio sono ricavabili i certificati, gli estratti e le copie integrali. Il certificato consiste in un'attestazione che un determinato fatto o circostanza risulta agli atti dello Stato Civile; l'estratto è, invece, quella certificazione comprensiva delle annotazioni, previste dalla legge, apposte a margine o in calce all'atto dello Stato Civile; la copia integrale non è altro che la copia fotostatica o la trascrizione totale dell'atto del registro.
La certificazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile per legge, ha validità sei mesi dalla data del rilascio; per gli Uffici della Pubblica Amministrazione e per i concessionari o gestori di pubblici servizi, ha validità anche oltre i sei mesi, allorchè l'interessato dichiari, in calce al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Tutta la certificazione rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile è esente da marca da bollo e da diritti - costo di ogni singolo certificato €. zero.
I certificati di cittadinanza sono rilasciati:
per i residenti in Italia dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza;
per i residenti all'estero dal Consolato italiano territorialmente competente.

Attualmente agli Uffici della Pubblica Amministrazione, e dei concessionari o gestori di pubblici servizi, i cittadini possono presentare, in sostituzione dei normali certificati di Stato Civile, dichiarazioni di autocertificazione anche contestuali all'istanza, sottoscritte dagli stessi.
Le dichiarazioni per acquistare, conservare, per riacquistare e rinunciare alla cittadinanza e la prestazione del giuramento, previste dalla legge, sono rese all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza. Le dichiarazioni sopra citate vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata annotazione a margine dei rispettivi atti di nascita, se nati in Italia. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, ma puó rinunciare ad essa, qualora risieda all'estero. Nel caso in cui si acquisti la cittadinanza di Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Germania o Svezia e si trasferisca la residenza nel Paese del quale si è acquistata la cittadinanza, la perdita della cittadinanza italiana è invece automatica.
Il figlio di cittadini stranieri nato in Italia non acquista la cittadinanza italiana; fanno eccezione:
il figlio di cittadini apolidi,
il figlio di cittadini stranieri che non trasmettono la loro cittadinanza al nato, secondo le leggi dello Stato di appartenenza.
Lo straniero nato in Italia, ed ivi residente legalmente, senza interruzione, fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara, entro il 19° anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
Lo straniero puó richiedere la cittadinanza italiana: a seguito matrimonio con cittadino italiano, con istanza al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura da cui dipende il suo Comune di residenza, dopo sei mesi di residenza legale calcolati dopo il matrimonio, oppure, per il tramite del Consolato Italiano, se residente all'estero, dopo tre anni di residenza all'estero, sempre calcolati dopo il matrimonio.
a seguito domanda di naturalizzazione, con istanza al Capo dello Stato, per il tramite della Prefettura da cui dipende il suo Comune di residenza dopo 10 anni di residenza legale in Italia;
i 10 anni sono ridotti a 5 anni per gli apolidi e i rifugiati, e a 4 per i cittadini della Comunità Europea.
L'istanza di naturalizzazione puó essere riproposta dopo 5 anni dalla data del provvedimento di rigetto.
La denuncia di morte, necessaria per la formazione dell'atto di morte e per il rilascio del permesso di seppellimento, deve essere fatta all'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso ed entro 24 ore dall'evento.
Se il decesso è avvenuto nella propria abitazione, la denuncia deve essere fatta alla presenza di due testimoni da un congiunto, da un convivente, da una persona informata del decesso o da un loro delegato.
Normalmente è l'Impresa di pompe funebri interessata dai familiari che provvede alla denuncia, come del resto provvede a tutte le altre incombenze e pagamenti per conto dei familiari.
La stessa Impresa provvede a contattare la Parrocchia per la funzione religiosa, per l'ora del funerale e per la sistemazione al cimitero della salma, tenuto conto delle volontà della famiglia, per il rilascio delle schede I.S.T.A.T firmate dal medico curante e per il rilascio, non prima delle 15 ore, del certificato necroscopico da parte del medico dell'A.S.L. e a ritirare il permesso di seppellimento da consegnare al cimitero, oltre a fornire la cassa e tutta l'assistenza necessaria.
Se la tumulazione della salma avviene in altro Comune, ai documenti sopra citati occorre aggiungere l'autorizzazione al trasporto salma in altro Comune, che viene rilasciata su domanda in bollo redatta dall'Impresa di pompe funebri e vistata dall'AS.L. competente.
La denuncia di nascita è obbligatoria e deve essere fatta da un genitore:
entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno residenti in quel Comune;
entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune di residenza dei genitori;
entro 3 giorni dall'evento alla segreteria dell'A.S.L. dove è avvenuto il parto, la quale provvederà ad inoltrare copia atto di dichiarazione di nascita al Comune in cui è avvenuta la nascita, oppure, su richiesta dei genitori, di residenza dei genitori.
Per la denuncia di nascita di un figlio naturale valgono le stesse norme che servono per figli legittimi, ma la denuncia deve essere fatta da entrambi i genitori.
Se la denuncia di nascita viene fatta da uno solo, il nato risulterà figlio di quel solo genitore.
Successivamente il figlio potrà, in qualunque momento ed in qualunque Comune, essere riconosciuto anche dall'altro genitore, previo consenso del genitore che per primo l'ha riconosciuto.
Se il riconoscimento paterno è successivo a quello materno (e se nel frattempo i genitori non si sono sposati) per il cambio di cognome, è competente il Tribunale per i Minorenni.
Il riconoscimento non puó essere fatto da genitori che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
Il riconoscimento puó essere fatto prima della nascita - riconoscimento prenatale - da entrambi i genitori o soltanto dalla madre (mai dal solo padre) presentando all'Ufficio dello Stato Civile certificato medico di gravidanza.
In mancanza di riconoscimento, cioè se la sua nascita non viene denunciata da alcuno, il nato viene indicato allo Stato Civile, come figlio di genitori ignoti.
La dichiarazione tardiva di nascita (cioè dopo i 10 giorni) puó essere fatta soltanto all'Ufficio dello Stato Civile - mai all'A.S.L. - spiegando i motivi del ritardo.
Con questa dichiarazione si puó documentare tutto ció che non è autocertificabile anche quando riguarda altre persone.
Queste dichiarazioni si presentano direttamente agli uffici, devono essere firmate e la medesima non deve più essere autenticata o si inviano assieme alla fotocopia di un documento di identità senza bisogno di autentica.

ECCEZIONE:
Le dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi o presentate a privati, richiedono l’autentica della sottoscrizione.
Per i matrimoni religiosi (concordatari):
la richiesta di pubblicazione al Comune rilasciata dal Parroco territorialmente competente per residenza o dal Ministro di culto ammesso nello Stato;
i cittadini stranieri devono presentare il "nulla osta" previsto dall’articolo 116 e del codice civile italiano, rilasciato, normalmente, dal Consolato straniero in Italia, comprensivo di generalità, nome e cognome dei genitori, stato libero, cittadinanza e residenza.
Mancando nel nulla osta uno o più di questi dati, l’interessato provvederà ad integrarli con altra idonea documentazione.
La firma del Console sul nulla osta dovrà essere legalizzata da una qualsiasi Prefettura, e quindi resa bollata.
Non necessitano di legalizzazione i documenti rilasciati dai seguenti Stati:
Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria.
I futuri sposi si presentano, muniti di documento di riconoscimento, all’Ufficio dello Stato Civile, nel normale orario d’ufficio e l’Ufficio, su loro richiesta, redige domanda di pubblicazione di matrimonio;
La stessa domanda puó essere spedita per posta o tramite fax, in questi ultimi due casi occorre allegare alla domanda fotocopia delle rispettive carte d’identità.
Non è necessaria la prenotazione.
Non sono più necessari i testimoni.
l'Ufficiale di Stato Civile riceve o trascrive gli atti concernenti le nascite, le morti, le cittadinanze e i matrimoni;
conserva ed aggiorna i relativi registri e qualunque atto che vi si riferisca;
rilascia certificati, estratti, dichiarazioni e copie integrali riguardanti atti di stato civile in suo possesso.
Il matrimonio viene normalmente celebrato nel Comune ove la richiesta di pubblicazione è stata fatta. Se, per ragioni particolari, ci si vuole sposare in un altro Comune, occorrerà presentare al Sindaco del Comune in cui sono state fatte le pubblicazioni una domanda in bollo sottoscritta dagli sposi nella quale dovranno essere specificati i motivi di detta scelta e il Comune dove avverrà il matrimonio.
La cerimonia è officiata dal Sindaco o dal suo delegato alla presenza degli sposi e di due testimoni maggiorenni, e consiste nella lettura degli artt. 143 (doveri reciproci dei coniugi), 144 (indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (doveri verso i figli).
Seguono le dichiarazioni degli sposi di volersi sposare e quella del Sindaco: ??? dichiaro in nome della legge che il signor ??? e la signora ???? sono uniti in matrimonio".
A questo punto, se gli sposi lo desiderano, possono fare lo scambio delle fedi nuziali. Segue la lettura dell'atto di matrimonio con le eventuali dichiarazioni di scelta del regime patrimoniale. Gli sposi possono predisporre l'allestimento floreale della sala ed organizzare l'accompagnamento musicale alla cerimonia.
Ricevuta la richiesta di pubblicazione l’Ufficiale dello Stato Civile provvede:
a verificare l’esattezza delle dichiarazioni degli sposi;
poi a pubblicare all’apposito albo il manifesto con le generalità degli sposi per otto giorni consecutivi (se uno degli sposi è residente in un altro Comune, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà a trasmettere la richiesta di pubblicazione anche a quel Comune).
Concluso il periodo di affissione e attesi ancora tre giorni (ulteriore periodo in cui possono essere presentate al Tribunale eventuali opposizioni al matrimonio), consegna agli interessati, nel caso di cerimonia religiosa, il certificato di eseguita pubblicazione da portare al Parroco, il quale potrà così celebrare il matrimonio concordatario (cioè a validità anche civile), oppure provvedere alla celebrazione del matrimonio civile.
le denunce di nascita e di riconoscimento dei figli naturali, le denunce di morte, le pubblicazioni di matrimonio, le celebrazione di matrimoni civili, gli atti di acquisto, di riacquisto o di perdita della cittadinanza italiana, e per il rilascio di certificati, estratti e copie integrali di Stato civile e per dichiarazioni varie.
L’Ufficio Protocollo riceve, registra e smista la documentazione destinata alle varie Ripartizioni ed Uffici Comunali.
Anche la posta pervenuta via e-mail viene regolarmente protocollata e consegnata agli Uffici interessati.
La corrispondenza dall’esterno puó essere consegnata a mano a tale ufficio negli orari di apertura.
L’Ufficio puó attestare il ricevimento di un documento apponendo un timbro con la data di arrivo ed il numero di registrazione su una copia del documento stesso
€. 16,00 per marca da bollo da apporre sull'atto esposto al pubblico se entrambi sono residenti in Sant’Albano Stura.
€. 32,00 per due marche da bollo da apporre sull’atto esposto al pubblico se uno degli sposi è residente in un altro Comune.

La normativa (Decreto legge n. 87/2015 "Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali) impone il rilascio da parte dei Comuni della
Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.): dal 1° giugno 2018 anche il Comune di
Sant'Albano Stura non rilascerà più il documento cartaceo ma la C.I.E.

La carta d'identità elettronica puó essere richiesta dalle persone residenti
nel Comune di Sant'Albano Stura esclusivamente nei seguenti casi: primo
rilascio; alla naturale scadenza della precedente carta d'Identità a partire
dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento; in caso di smarrimento o
furto di carta d'identità in corso di validità (in questo caso è necessario
presentarsi allo sportello Anagrafe muniti della denuncia effettuata
all'autorità di Pubblica Sicurezza e di altro documento di identità in corso di
validità come patente, passaporto, ecc.). In caso di deterioramento del
precedente documento è necessario presentarsi allo sportello con la carta
deteriorata.

La carta d'identità elettronica non deve essere richiesta per cambio di
indirizzo o residenza e nel caso di documento cartaceo ancora valido.

La carta d'identità elettronica è valida 3 anni per i minori di 3 anni; 5 anni
nella fascia di età 3-18 anni; 10 anni per i maggiorenni.

Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18
anni è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, che devono
presentarsi congiuntamente all'Ufficio Anagrafe muniti di documento di
riconoscimento valido, in caso di richiesta di documento non valido per
l'espatrio, è sufficiente invece la presenza di un solo genitore. È
obbligatoria, in entrambi i casi, la presenza del minore per l'identificazione.


Per ottenere la carta d'identità elettronica è obbligatorio prendere
appuntamento presso l'Ufficio Anagrafe comunale telefonando al numero 0172/ 67142 
dal lunedì al venerdì: 
09.00 -  12.15.

Effettuata la prenotazione, l'interessato deve presentarsi
all'Ufficio Anagrafe del Comune nel giorno e ora indicati nell'appuntamento.
L'interessato deve portare codice fiscale, la vecchia carta d'identità (o la
denuncia in caso di smarrimento o furto), 1 fotografia recente (massimo di 6
mesi) formato tessera.

L'ufficiale dell'Anagrafe acquisisce quindi le impronte digitali, la firma
autografa, riceve l'eventuale manifestazione di volontà sulla donazione di
organi e tessuti (per i maggiorenni), controlla che non vi siano condizioni
ostative al rilascio di un documento valido per l'espatrio, trasmette via web
la richiesta della C.I.E. al Ministero dell'Interno, rilascia al cittadino la
ricevuta che comprende la prima parte di un codice Pin/Puk che permetterà di
utilizzare la carta per fruire di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione
che richiedono l'autenticazione in rete.

La consegna della carta elettronica non è immediata. Sarà l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato ad inviare all'indirizzo indicato dal
richiedente un plico contenente la nuova Carta d'Identità Elettronica e la
seconda parte del codice Pin/Puk.

La Carta Elettronica ha un costo complessivo di 22,00 euro da pagare
anticipatamente all'Ufficio Anagrafe al momento della domanda

 


Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi possono fare presente all'Ufficiale di Stato Civile, per i matrimoni civili, o al Parroco per quelli religiosi, la loro volontà di scegliere il regime della separazione dei beni, in modo che possa essere inserita nell'atto di matrimonio. Se nulla dichiarano, s'intende automaticamente scelto il regime della comunione dei beni.
La scelta del regime patrimoniale puó essere fatta anche successivamente al matrimonio, puó anche essere cambiata, ma sempre con atto notarile che dovrà, per essere valida, essere annotata a margine dell'atto di matrimonio. Come sopra accennato, in difetto di diversa manifestazione di volontà all'atto della celebrazione del matrimonio, o con successivo atto pubblico, il regime, che per legge, regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni ed è regolato dai seguenti articoli del codice civile:
Art. 177 - Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati;
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Art. 179 - beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ció sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili o di beni mobili elencati nell'articolo 2683 (navi galleggianti aeromobili e autoveicoli), effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
L’ufficio predispone e redige gli atti di Stato Civile relativi alle nascite, alle morti, ai matrimoni ed alla cittadinanza. Trascrive gli atti di stato civile pervenuti da altri Comuni, da privati o da pubbliche autorità. Rilascia certificati relativi agli atti in suo possesso (tranne che per gli atti di cittadinanza, per il rilascio dei quali è competente l’Ufficio Anagrafe).
L'Ufficio Elettorale tiene ed aggiorna le liste elettorali che si distinguono in generali e sezionali; le prime comprendono tutto il corpo elettorale, le seconde i cittadini assegnati a ciascuna delle sezioni in cui è ripartito il comune.
Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del Comune i cittadini italiani che risultano compresi nel registro della popolazione stabile del Comune (e cioè nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune stesso), semprechè siano in possesso della capacità elettorale.
Gli aggiornamenti avvengono per mezzo di revisioni:
Revisione semestrale:si procede alla iscrizione dei cittadini che raggiungono la maggiore età nel semestre successivo a quello in cui viene attuata ciascuna revisione. In questa fase viene provveduto, inoltre, alla cancellazione degli elettori sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o che siano stati eliminati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
Revisioni dinamiche:alle liste vanno apportate le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, nonché le variazioni conseguenti al trasferimento di residenza da un comune all'altro. In questa fase vanno altresì disposte variazioni alle liste conseguenti all'accoglimento dei ricorsi e quelle relative al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune.
L'Ufficio Elettorale svolge inoltre i seguenti adempimenti:
Tenuta dell'albo dei Presidenti di Seggio: il cittadino puó presentare domanda entro il 31 ottobre per Presidente di seggio elettorale, tale istanza viene trasmessa alla Corte d'Appello che la inserisce in apposito albo.
Tenuta dell'albo degli scrutatori: il cittadino puó rivolgere istanza all'Ente e successivamente, accertati i requisiti da parte dell'Ufficiale Elettorale, viene inserito in un apposito albo. La nomina degli scrutatori effettivi presso i seggi elettorali avviene per mezzo di un pubblico sorteggio tra il 25° e 20° giorno antecedente la data della consultazione elettorale.
Tenuta degli albi dei giudici popolari: vengono inseriti d'ufficio tutti i cittadini con i requisiti prescritti.
Rilascia le tessere elettorali e relativi duplicati e le etichette per variazioni di indirizzo nell'ambito del Comune di Sant'Albano Stura, certificati di iscrizione nelle liste elettorali, stampati per le domande per l'incarico di scrutatore e presidente di seggio.
Provvede alla raccolta di firme per richieste di Referendum abrogativi, alla raccolta di firme per proposte di legge di iniziativa popolare, autentica di firme e di copie conformi.

Nei periodi di consultazioni elettorali (Politiche, Europee, Regionali, Provinciali, Comunali, Referendum) organizza (grazie all'aiuto di tutti gli impiegati del comune) tutti gli adempimenti alle stesse connessi tra i quali:
informazioni per presentazioni di liste dei candidati
propaganda elettorale
affissioni
operazioni relative alla organizzazione dei seggi elettorali.


Giudici Popolari - Iscrizione agli albi
Gli albi contengono gli elenchi delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare nei processi presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello.
Le operazioni di aggiornamento di svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio. L’iscrizione avviene sia a domanda dell’interessato sia d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti. Gli Organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.
Non è possibile chiedere di essere cancellati dall’Albo.
Le domande si presentano nei mesi da aprile a luglio degli anni in cui è previsto l’aggiornamento (nei soli anni dispari).

Come si fa?
Per iscriversi occorre:
- Presentare domanda in carta semplice al Sindaco (presso l’Ufficio Elettorale sono disponibili moduli prestampati).
Nella domanda va dichiarato anche il possesso del titolo di studio:
- licenza di scuola media inferiore (per le Corti d'Assise);
- diploma di scuola superiore (per le Corti d'Assise d'Appello).
La legge prescrive che il Sindaco, indipendentemente dalle domande pervenute, iscriva d’ufficio tutti coloro che hanno i requisiti.

Cosa Occorre?
• Cittadinanza italiana;
• Età compresa tra i 30 e i 65 anni;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Residenza nel Comune di Sant'Albano Stura;
• Esercitare una professione non incompatibile (quali Ufficiale Sanitario, appartenente a Forze Armate, dipendente del Ministero dei Trasporti, degli Interni, degli Enti FFSS o Poste).

Termine: aggiornamento biennale (nei soli anni dispari). Il manifesto va affisso entro il mese di aprile dell'anno dell'aggiornamento; le persone presentano domanda entro il mese di luglio.

Legge n. 287, 10 aprile 1951 - Riordinamento dei giudizi di Assise
   Il Comune
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