I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. La tassazione agevolata in oggetto è, quindi, subordinata alla conduzione diretta del fondo da parte del soggetto passivo (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) ed alla iscrizione alla previdenza agricola. Lo specifico rinvio all’art.1, D.Lgs n.99/2004, operato dall’art.13, co.8-bis, D.L 201/2011 determina, peraltro, l’estensione del trattamento agevolato in questione, anche agli imprenditori agricoli società di persone, società cooperative, nonché agli imprenditori agricoli società di capitali. L’art.13,5 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011 così come mod. dall’art.1, co.707, L.147 del 27/12/2013 ha previsto per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola un moltiplicatore pari a 75.