Descrizione
I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003 n. 104, possono VOTARE PER CORRISPONDENZA per i 5 Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025.
A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il rispettivo Consolato.
La normativa richiamata, applicabile solo alle elezioni politiche e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel disciplinare la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale e iscritti all’AIRE, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di votare in Italia presso il proprio Comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto tale scelta (OPZIONE) all’Ufficio Consolare operante nella rispettiva circoscrizione di residenza entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni, ovvero entro il giorno 10/04/2025.
Gli elettori che scelgono di optare per il voto in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione eventualmente spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio Consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio Consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.
Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio Consolare.
Si chiarisce che opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni referendarie o politiche non hanno più effetto.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.