L’IMU, “Imposta Municipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214. Ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall’imposta l’abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria) Per beneficiare delle agevolazioni relative alle pertinenze dell'abitazione principale gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione entro la prima scadenza prevista per il pagamento dell'acconto, il modello è reperibile presso gli Uffici e su questo sito, in assenza di variazioni sono valide quelle presentate gli scorsi anni. Per abitazione principale s’intende quella in cui il possessore dell’immobile e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. Versamento e codici tributo Il versamento dell’acconto, deve essere effettuato entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno Abitazione principale e relative pertinenze 3912 (l’intero importo deve essere versato al comune) Immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze: 3918(l’intero importo deve essere versato al comune) Aree edificabili: 3916(l’intero importo deve essere versato al comune) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 3925(l’intero importo deve essere versato allo stato) L'art. 21 c. 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo acconto e saldo relativo ad un singolo anno d'imposta non sia superiore a € 12,00.